Misure straordinarie a favore dell’occupazione giovanile nel Mezzogiorno

Sì del Governo all’emendamento al ddl su incentivazioni alle assunzioni di giovani e semplificazione dell’apprendistato. Per ogni assunzione a tempo indeterminato di giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni, infatti, nelle regioni Molise, Campania, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, il datore di lavoro avrà la possibilità di ridurre il versamento mensile dovuto all’Inps di un ammontare pari alla metà della retribuzione erogata al neoassunto , fino a raggiungere un massimo di 975 euro mensili, per un arco temporale di 18 mesi.

Il bonus quindi prevede 325 euro in più rispetto al valore inizialmente previsto per l’incentivo, che resta pienamente valido per le assunzioni.

A comunicare l’entità del “bonus giovani” nel Sud Italia è intervenuto l’emendamento approvato il 29 luglio al Senato, in merito ai primi due articoli del ddl di conversione del decreto legge n. 76/2013. Il Senato ha approvato i primi due articoli in questione, con riferimento, il primo al bonus di assunzione di lavoratori giovani, mentre il secondo delle altre misure straordinarie a favore dell’occupazione, in particolare, appunto, quella giovanile. In relazione al bonus previsto, un’iniziale modifica riguarda le assunzioni incentivate (però soltanto quelle relative ai giovani fino ai 29 anni e disoccupati da almeno sei mesi o a quelli privi di diploma di scuola media superiore, nonché a chi vive da solo), le quali devono implicare una crescita occupazionale netta, a meno che il posto o i posti occupati siano diventati vacanti in seguito a: dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per limiti di età; riduzione volontaria dell’orario lavorativo; licenziamento per giusta causa.

Un’ulteriore correzione arriva a sdoppiare l’incentivo: la prima sezione riguarda il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), la restante, invece, copre l’altra parte del territorio nazionale. L’entità del bonus, pertanto, viene suddivisa nelle seguenti misure: metà della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, con riguardo alle assunzioni effettuate nelle regioni del Sud; un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, sempre valevole per 18 mesi, per le assunzioni realizzate in tutte le altre aree regionali.
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