Il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di Imu, abitazioni e cassa integrazione e la Service Tax

Il Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2013 ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di Imu, abitazioni e cassa integrazione guadagni. Il decreto interviene su quattro capitoli. Sul fronte della Cassa integrazione guadagni, il provvedimento prevede un rifinanziamento di questo strumento per 500 milioni di euro. Si tratta di un intervento che fa seguito al precedente stabilito nel mese di maggio che destinava un ulteriore miliardo di euro alla CIG.

Sul tema degli esodati, il decreto interviene a sostegno dei lavoratori cosiddetti “licenziati individuali” che hanno interrotto il proprio rapporto prima dell’applicazione della riforma sulle pensioni e che per effetto di essa si sono trovati al contempo privi di stipendio e di pensione, per un totale di circa 6.500 persone.
Il Piano casa a favore delle categorie disagiate prevede un provvedimento a sostegno delle famiglie su mutui, prima casa e affitti. Sul fronte dell’Imu, il decreto stabilisce che la tassa municipale sugli immobili – relativamente alla prima casa, ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali – non verrà pagata nel 2013. A copertura dell’abolizione il decreto prevede un intervento immediato per la prima rata 2013. Con un decreto legge contestuale alla legge di Stabilità dell’ottobre prossimo verrà abolita la seconda rata. A partire dal 2014, in luogo dell’Imu, entrerà in vigore la cosiddetta Service Tax.
Il modello di tassazione comunale “federale”, che entrerà in vigore dal 2014, sarà ispirato ai principi del federalismo fiscale, come approvati dalla Commissione Bicamerale appositamente costituita nella scorsa legislatura.
Viene dunque istituita un’imposta sui servizi comunali – la “Service Tax” – che sostituisce la Tares. Essa sarà riscossa dai Comuni e costituita da due componenti: la gestione dei rifiuti urbani e la copertura dei servizi indivisibili.
La prima componente (Tari) sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le aliquote, commisurate alla superficie, saranno parametrate dal Comune con ampia flessibilità ma comunque nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” e in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio.
La seconda componente (Tasi) sarà a carico di chi occupa fabbricati. Il Comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale. Sarà a carico sia del proprietario (in quanto i beni e servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell’immobile) che dell’occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali). Il Comune avrà adeguati margini di manovra, nell’ambito dei limiti fissati dalla legge statale.
La capacità fiscale (cioè il gettito potenziale che i Comuni potrebbero ottenere dal pieno utilizzo delle facoltà di manovra fiscale sui loro tributi) sarà preservata, nel pieno rispetto del principio federalista dell’autonomia finanziaria di tutti i livelli di governo. L’autonomia nella fissazione delle aliquote sarà limitata verso l’alto per evitare di accrescere la capacità fiscale e quindi il carico sui contribuenti, applicando aliquote massime complessive.