Debiti PA: il testo del decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

altE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 8 aprile 2013, n.35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento dei tributi degli enti locali”. L’articolato prevede l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili in conto capitale maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.
La ratio del decreto è quindi quella di sbloccare i pagamenti di somme che hanno già maturato il diritto di essere riscosse da parte di soggetti terzi, in quanto esigibili.

Gli enti locali entro il 30 aprile devono comunicare gli spazi finanziari per sostenere i pagamenti come individuati al comma 1. Il Ministero dell’economia e delle Finanze deve emanare un decreto entro il 15 maggio in cui sono individuati per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 10 maggio, o in mancanza su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal Patto di stabilità interno per un importo pari 4,5 miliardi di euro. I restanti 500 milioni saranno ripartiti entro il 15 luglio, unitamente alle disponibilità non assegnate alla data del 15 maggio.

Per garantire inoltre l’immediata operatività dello sblocco dei pagamenti l’ente può, nelle more dell’emanazione del decreto, effettuare i pagamenti relativi alle fattispecie di cui al comma 1 per un importo pari al 13% delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e comunque non oltre entro il 50% degli spazi finanziari richiesti. La quantificazione dei pagamenti immediatamente consentiti all’entrata in vigore del decreto legge, quindi dal giorno della pubblicazione in gazzetta ufficiale se immediatamente esecutivo (9 aprile), è effettuata secondo due parametri, è prevalente nella dizione della norma il 50% delle somme richieste. Quindi sono consentiti i pagamenti che l’ente può comunque effettuare disponendo di immediata propria liquidità se entro questo limite.