Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari protezione internazionale
In Italia, l’iscrizione nelle liste anagrafi che della popolazione residente di un comune aff erisce al diritto costituzionale di circolare e soggiornare liberamente sul territorio nazionale (art. 16 Cost.), e nel contempo è requisito essenziale per poter effettivamente esercitare altri diritti fondamentali. È in ragione di ciò che l’iscrizione anagrafi ca rappresenta un presupposto per qualsiasi processo d’integrazione degli stranieri, compresi i benefi ciari di protezione internazionale e i richiedenti asilo. Infatti le funzioni principali dell’anagrafe sono quelle da un lato di rilevare la presenza stabile delle persone nel territorio di un determinato comune per consentire ai pubblici poteri di pianifi care i servizi da erogare alla popolazione e dall’altro di consentire alle persone l’accesso eff ettivo a determinati diritti sociali e l’esercizio di alcuni diritti civili e dei diritti politici, nonchè per facilitare l’adempimento di alcuni obblighi, inclusi quelli tributari. In materia di integrazione dei titolari di protezione internazionale, l’iscrizione anagrafi ca nelle liste della popolazione residente in un determinato comune merita particolare attenzione in quanto connesso alla possibilità di fruire concretamente della protezione riconosciuta.