Sentenza del Consiglio di Stato sui contributi per il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze contro la sentenza Tar del Lazio che bocciava le tariffe per richiedere o rinnovare il permesso di soggiorno.

 
Dunque è illegittimo quanto disposto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011, adottato insieme con il Ministero dell’Interno, relativo al «Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno».
Il decreto aveva fissato gli oneri contributivi per il rilascio e per il rinnovo dei permessi di soggiorno in € 80 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi ed inferiore o pari ad un anno; in  € 100 per i permessi di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni e in  € 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno indicati nell’art. 27, comma 1, lett. a), d.lgs. 25 luglio 1998, n.286
Cosi stabilisce la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Terza, in sede giurisdizionale; n. 4487 del 26 ottobre 2016) che ha respinto l’opposizione presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze alla sentenza del Tar del Lazio (n. 6095 del 24 marzo 2016), cui si era rivolta, con un ricorso, la CGIL e il suo Patronato INCA, con cui si procedeva alla “disapplicazione della normativa nazionale che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra  €80 e €200”. 
Lo stesso Tar del Lazio infatti , con una sua ordinanza  (n. 5290 del 20 maggio 2014), aveva investito del caso la Corte di Giustizia dell’Unione europea per avere la sua interpretazione sulla base dei principi della Direttiva del Consiglio (n.109 del 25 novembre 2003) relativa allo status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. 
La Corte di Giustizia, nella sua Sentenza del 2 settembre 2015, in sostanza, aveva rilevato che la direttiva (poi modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011), “osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra EUR 80 e EUR 200, in quanto siffatto contributo è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti da quest’ultima”
La Sentenza del Consiglio di Stato dell’altro ieri, richiamando quanto la Corte di Giustizia aveva affermato:  “i contributi richiesti dalla legislazione italiana, anche quello di più basso importo (€ 80,00) per il conseguimento del permesso di più breve durata, siano sproporzionati rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva n. 2003/109/CE e idonei a creare un ostacolo o, se si vuole, un “percorso ad ostacoli”, nel quinquennio richiesto, all’esercizio dei diritti conferiti da quest’ultima allo straniero intenzionato a stabilizzarsi”, rilevando poi  che, come evidenziato dal Tar del Lazio nel richiedere l’interpretazione della Corte di Giustizia,   «il costo per il rilascio della carta d’identità ammonta attualmente, nel nostro Paese, a circa 10 euro», somma otto volte inferiore a quella prevista per il rilascio del permesso di minor durata”. 
Il Ministero dell’Interno ha già diramato l’altro ieri, giorno stesso della pubblicazione della sentenza, la circolare a tutte le Questure per l’applicazione di tale provvedimento del Consiglio di Stato, indicando che gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiiorno non dovranno assoIvere al pagamento degli importi previsti dall’articolo5, comma 2 ter del  Testo  Unico Immigrazione.
Ora il governo, con un nuovo decreto, indicherà le nuove tariffe che gli immigrati saranno chiamati a pagare per i permessi. E già si era aperta la questione su eventuali rimborsi per coloro che hanno versato le somme stabilite dall’attuale, ma superata, normativa.
 
Giuseppe M. Galeone
Twitter: @GiusGaleone