Risorse senza vincoli di destinazione per i Comuni che accolgono

Risorse libere da vincoli di destinazione che gli Enti locali possono utilizzare anche per l’ordinaria manutenzione o per i lavori pubblici.

Per il 2017 i fondi necessari all’erogazione del bonus, nella cifra di 100 milioni di euro, sono stati stanziati con il decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, diventato poi legge nel dicembre dello stesso anno (L. 1 dicembre 2016, n. 225), che all’articolo 12 comma 2 “Misure urgenti a favore dei Comuni in materia di accoglienza” prevedeva l’assegnazione direttamente agli Enti locali interessati di una somma una tantum «nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo».

L’assegnazione di queste somme è stata effettuata calcolando le presenze, anche di minori stranieri non accompagnati, in tutte le diverse tipologie di centri di accoglienza (centri di prima accoglienza, strutture temporanee e SPRAR) alla data del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto), secondo i dati forniti dalla Prefettura al ministero dell’Interno. Risorse aggiuntive sono state poi riconosciute a quei Comuni sede di porti di sbarco e di hotspot.

Con il decreto attuativo del ministro dell’Interno in data 30 dicembre 2016 sono state poi definite, in concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, le modalità di ripartizione delle risorse: la quota maggioritaria, pari al 95% della somma, è stata destinata ai centri abitati dove sono alloggiati i migranti che devono aver già fatto domanda di protezione internazionale; un milione di euro è stato assegnato ai Comuni di Lampedusa-Linosa, Pozzallo, Trapani e Taranto che accolgono i richiedenti asilo negli hotspot; infine quattro milioni di euro sono stati previsti in distribuzione ai centri abitati dove, oltre all’accoglienza, c’è un elevato flusso di sbarchi.

Per il 2017 quindi non si è stabilita nessuna differenza tra i Comuni sede di Cas (Centri di Accoglienza Straordinaria), Cara (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo) o SPRAR. Per il 2018, il decreto-legge 20 giugno 2017 n.91, il decreto Mezzogiorno, convertito in legge il 03 agosto 2017 n. 123, ha incrementato il fondo per l’accoglienza a 150 milioni di euro.

All’articolo 16 comma 4 si leggono le modalità di ripartizione del fondo: «per i comuni interessati il limite massimo è di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo». Per ogni richiedente asilo e rifugiato accolto in uno SPRAR il Comune otterrà dunque un bonus incrementato di 200 euro rispetto alle risorse ottenute nel 2017. Diversamente il contributo rimane di 500 euro per tutti i Comuni dove l’accoglienza è nei grandi centri Cara e nei Cas.

Rimane sempre a beneficio dei Comuni la possibilità di scegliere liberamente come impiegare questo bonus: ristrutturazione di strade, scuole, progetti di inclusione sociale, iniziative e servizi a beneficio di tutti i residenti.

Questa manovra è stata possibile grazie alla dialogo tra ANCI e Viminale per affermare il principio dell’equa distribuzione dell’accoglienza dei migranti attraverso il sistema SPRAR, sistema che funziona e che permette ai Comuni di portare avanti concreti percorsi di integrazione.