La protezione temporanea secondo la Direttiva 55

La Direttiva numero 55 del Consiglio dell’Unione Europea del 20 luglio 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 212/12 del 7.08.2001) stabilisce gli standard minimi per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati, nonché la promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza.

In Italia è stata trasposta attraverso il Decreto Legislativo n. 85 del 7 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2003.

L’ambito di applicazione della Direttiva è circoscritto agli stranieri costretti ad abbandonare o evacuare il proprio paese e che non possono essere rimpatriati in condizioni stabili e sicure a causa della situazione nel paese stesso.

La definizione di “sfollati” contenuta nella Direttiva riguarda in particolare le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica e le persone soggette o vittime di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti.

Più vaga la definizione di “afflusso massiccio”. Si parla infatti di numero considerevole di sfollati in arrivo da un paese o da una zona geografica determinati. L’esistenza di un afflusso massiccio è determinata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Secondo quanto specificato all’articolo 4 della Direttiva, la durata della protezione temporanea è pari ad un anno, salvo proroga automatica di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno e la possibilità di proroghe ulteriori qualora persistano motivi per la concessione della protezione temporanea.

La protezione temporanea può essere revocata anticipatamente (art. 6) nel caso in cui il Consiglio, su proposta della Commissione, avrà accertato che lo stato di emergenza nelle zone di provenienza degli sfollati è venuto meno anticipatamente e sia quindi possibile un rimpatrio sicuro e stabile nei paesi d’origine.

Gli Stati membri devono rilasciare alle persone ammesse alla protezione temporanea un titolo di soggiorno valido per tutta la durata della protezione (art.8). All’occorrenza, gli sfollati devono disporre di qualsiasi agevolazione per ottenere i visti prescritti, con formalità e costi ridotti al minimo.

Le persone ammesse alla protezione temporanea devono poter essere in grado di presentare una domanda d’asilo (art.17) e lo Stato membro che ha accolto la persona deve procedere all’esame della domanda stessa.

 

La Direttiva in punti:

Chi sono gli sfollati?

• Secondo la direttiva in esame per “sfollati” si intende i cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno dovuto abbandonare il loro paese o regione d’origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta all’appello di organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta impossibile a causa della situazione nel paese stesso, anche rientranti nell’ambito d’applicazione dell’articolo 1A della convenzione di Ginevra o di altre normative nazionali o internazionali che conferiscono una protezione internazionale, ed in particolare:

1) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica;

2) le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o
generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni.

Quale è il significato di «afflusso massiccio»?

• Arrivo nella comunità di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un paese determinato o da una zona geografica determinata, sia se il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio mediante un programma di evacuazione.

Ndr . La Direttiva introduce tale concetto pur non quantificando i numeri di un “considerevole arrivo”: l’esistenza del massiccio afflusso è accertata con una decisione del Consiglio d’Europa.

Quanto dura la protezione temporanea concessa attraverso tale direttiva?

• Secondo quanto disposto dalla normativa europea la protezione temporanea, rivestendo la caratteristica dell’eccezionalità, ha una durata stabilita non superiore a un anno. La protezione può essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un ulteriore anno.

Chi gode di questa protezione potrà fare richiesta di protezione internazionale?

• Le persone che godono della protezione temporanea devono poter essere in grado di presentare in qualsiasi momento una domanda d’asilo

Quale è l’obiettivo della concessione di tale forma di protezione?

• Garantire un dispositivo eccezionale che permetta una tutela immediata e transitoria ai cittadini sfollati. È pertanto necessario istituire norme minime sulla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e adottare misure intese a garantire l’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono tali persone e subiscono le conseguenze dell’accoglienza delle stesse.

Su quali elementi si basa la decisione del Consiglio?

Su tre elementi:

• sull’esame della situazione e della portata dei movimenti degli sfollati;
• sulla valutazione dell’opportunità di istituire la protezione temporanea, tenuto conto della possibilità di attuare aiuti urgenti e interventi sul posto o dell’insufficienza di queste misure;
• sulle informazioni comunicate dagli Stati membri, dalla Commissione, dall’UNHCR e da altre organizzazioni internazionali competenti

Quale è la procedura?

• Lo Stato membro presenta la richiesta affinché, su proposta della commissione, il Consiglio adotti una decisione a maggioranza qualificata

A chi è comunicata la decisione presa dal consiglio?

• La decisione presa dal Consiglio è comunicata al Parlamento europeo.

Cosa accade nel corso della durata della protezione temporanea?

• Gli Stati membri cooperano tra loro per il trasferimento della residenza delle persone che godono protezione temporanea da uno Stato membro all’altro, a condizione che le persone interessate abbiano espresso il loro consenso a tale trasferimento.

E’ stata applicata la direttiva in esame?

La direttiva 2001/55/CE dalle informazioni disponibili non risulta applicata. Il governo Italiano la richiese nel 2011 ma non fu concessa.

 

Vai al sito del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione

 

Lucia Iuzzolini, Ufficio Supporto Legale del Servizio Centrale SPRAR

Alice Frigo